La nuova legge sul divorzio

Recentemente un mio lettore affezionato mi ha chiesto chiarimenti a proposito della proposta di legge approvata rentemente alla Camera con grande entusiasmo da tutte le forze politiche in campo: la “riforma” dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile.

“Penso che ovviamente i figli debbano mantenere il migliore tenore consentito dal nucleo familiare, senza che al tempo stesso ciò privilegi il più ricco nell’educazione solo su questa base, che, non so se è uno spaventapasseri“, mi scrive in un recente commento “è quello che molti Mra vorrebbero, basarsi su una sorta di azionismo e su quello giudicare le donne come mantenute, etc, I red pill.”

Lo spaventapasseri, o straw man, lo sappiamo, è un modo disonesto di vincere in un dibattito che consiste nel rappresentare in modo distorto le argomentazioni dell’avversario allo scopo di confutarle più facilmente. Ed è esattamente ciò che fa questa cosiddetta “riforma”: descriverci una realtà del fatti alterata allo scopo di promuovere la modifica di una norma che non ha affatto prodotto su larga scala i risultati che le vengono imputati, sebbene la campagna mediatica che ha preceduto questa proposta lo abbia dato ad intendere.

Ma leggiamo l’incipit della proposta:

La presente proposta di legge rappresenta il frutto di un approfondito lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della Camera nella XVII legislatura,che ha trovato impulso nella proposta di leggedi iniziativa dell’onorevole Ferranti, atto Camera n.4605, che intendeva fornire rispostenormative adeguate alla questione dell’equobilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio, particolarmente avvertita dalla società civile per la risonanza mediatica che hanno avuto talune decisioni di merito, che hanno riconosciuto al coniuge debole assegni obiettivamente eccessivi, e per le difficili condizioni economiche in cui vengono talvolta a trovarsi gli exconiugi tenuti al pagamento (generalmente i mariti), parimenti balzate agli onori della cronaca. Il 18 ottobre 2017 ha avuto dunque inizio un’indagine conoscitiva sull’atto Cameran.4605 nel corso della quale sono stati auditi, tra gli altri, importanti esperti ed esponenti della più autorevole dottrina in materia [segue un elenco di docenti di diritto]… Alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile hanno avuto vasta risonanza presso la pubblica opinione per l’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del coniuge «debole». Per altro verso la cronaca segnala spesso casi di difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi (generalmente i mariti) in quanto costretti a corrispondere un assegno che assorbe parte cospicua del loro guadagno. Si tratta di casi in cui si è applicata, non sempre appropriatamente, la norma sull’assegno post-matrimoniale come interpretata da una consolidata giurisprudenza, che ravvisa, come primo presupposto e criterio di determinazione dell’assegno, l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.

A quanto pare, l’iniziativa legislativa ha avuto origine dal battage mediatico che qualche tempo fa ha circondato una sentenza di Cassazione riguardante il divorzio fra “un brillante ex ministro e una affascinante imprenditrice” e i numerosi appelli a mezzo stampa che, da anni ormai, ci raccontano delle drammatiche condizioni in cui versano i poveri ex mariti omettendo di citare le difficoltà economiche patite da una pari, se non maggiore, quantità di ex mogli.

Come avevamo letto all’epoca della tanto declamata “rivoluzione copernicana”, l’emergenza cui fa fronte questa necessità di “rimettere ordine in tutte le sentenze emanate dalla Cassazione negli ultimi anni che hanno creato un po’ di turbamento nella materia” (che, come spiega l’avvocato matrimonialista Marco Meliti in un articolo su Vanity Fair, a dispetto dell’uso improprio di termini come “rivoluzione”, erano convinzioni già “patrimonio della giurisprudenza”) è un emergenza che riguarda principalmente gli uomini, vittime incolpevoli di una concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ‘sistemazione definitiva’ che ha permesso per decenni alle donne di godere ingiustamente di “assegni obiettivamente eccessivi”.

fonte dello screenshot: Il Fatto Quotidiano

Sostenere che il matrimonio costituisca oggi per le donne – tutte le donne, non solo le affascinanti imprenditrici che accalappiano brillanti ex ministri – la garanzia di una sistemazione definitiva è un’affermazione che cozza violentemente contro la realtà dei numeri, come scriveva tempo fa Linda Laura Sabbadini:

Dopo la separazione, in genere, sono le donne quelle che se la passano peggio.

Occorre raccontarlo, questo, le donne devono sapere la verità. Perché è solo sulla base di una seria e concreta analisi dei dati reali che potranno prendere delle decisioni nella loro vita.

E’ molto, molto bassa la percentuale delle donne alle quali un tribunale ha riconosciuto un assegno divorzile, lo era molto prima che qualcuno avvertisse la necessità di ridimensionare “assegni obiettivamente eccessivi”, e se molti uomini si trovano in difficili condizioni di vita a seguito della separazione, questo non significa che sia accaduto perché le loro ex mogli si godono la bella vita alle loro spalle.

Non voglio entrare nel merito dei termini della riforma dell’articolo 5, perché non è a me che compete.

Ma di nuovo vorrei tornare sul valore simbolico di una simile riforma, a proposito del quale concordo con il mio commentatore: lo scopo è emettere un giudizio insindacabile sulla condotta delle donne, le parassite, le streghe, le furbette, quelle che vedono nel matrimonio solo un’occasione di guadagno.

Le ex mogli: la peggior specie di donna che esiste al mondo, nell’immaginario collettivo.

C’è una frase dell’avvocato Meliti sulla quale vorrei che si riflettesse:

non bisogna dimenticare come scelte condivise in famiglia, con una che si dedica alla cura dei figli e l’altro alla carriera, dopo vent’anni non possono ricadere solo sulla donna, come se fosse stata una sua scelta unilaterale.

Se ancora oggi la famiglia italiana è fondata su una rigida divisione del lavoro – quello salariato a lui, quello domestico e di cura a lei – questa non è e non è mai stata una “decisione delle donne”.

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Informazioni su il ricciocorno schiattoso

Il ricciocorno schiattoso si dice sia stato avvistato in Svezia da persone assolutamente inattendibili, ma nonostante ciò non è famoso come Nessie.
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7 risposte a La nuova legge sul divorzio

  1. Loon Martian ha detto:

    Non entro nel merito del divorzio visto che non mi sono informato e non mi sono fatto bene un’idea al riguardo. Ma Diego Fusaro? Un genio (<– ironico). Dev'essere certo molto forte e "virile" l'uomo che si sente minacciato da un pannolino. Quelli che continuano a smenarla con questa storia che le femministe castrano l'uomo sono i primi a dichiare non veri uomini quelli che non si conformano alla loro idea di mascolinità.

  2. Paolo ha detto:

    comncordo con te, riccio

  3. ... ha detto:

    Trovo sinceramente questo approccio al problema del tutto insensato. Anzitutto c’è un punto che andrebbe chiarito quando si dice che sono le donne a stare peggio. Non si capisce infatti se il dato si riferisce a un numero maggiore di donne rispetto agli uomini che si trovano in povertà, o a un livello di povertà maggiore per le donne a parità di poveri. Perché se fosse il primo caso cadrebbe l’argomentazione per intero. Ma anche se non fosse così il fatto che anche le donne siano in difficoltà nega che ci siano uomini in difficoltà? Non mi pare. Ed è falso che ci siano uomini in difficoltà perché obbligati a pagare assegni di mantenimento? Questione che in ogni caso nulla dice circa l’opportunità o meno dell’assegno di mantenimento, contro il quale si hanno buoni argomenti.
    Il primo argomento, per fortuna superato, è che non ha alcun senso che una persona che si separi debba mantenere il tenore di vita precedente. Non so chi sia il genio che ebbe per primo legiferato in tal senso. Il secondo argomento è che non ha alcun senso che una persona che si separi debba essere mantenuta dal precedente partner. Che un partner abbia lasciato il lavoro per la famiglia non è un argomento. Sia perché non era obbligato a farlo e sia perché ciò non gli impedisce di trovarne un altro. Nel caso di separazioni non consensuali ci possono essere risarcimenti dovuti alla rottura unilaterale di un contratto, come avviene quando si viene licenziati non per giusta causa. Dopodiché l’azienda non è tenuta a pagare più niente. Che ci siano squilibri sociali non è un buon argomento per legiferare in maniera ingiusta. Sarebbe come se siccome a Napoli c’è la camorra allora puniamo di meno i delinquenti napoletani perché sono stati influenzati. Se le donne sono maggiormente in difficoltà ci deve pensare la società, non l’ex partner.
    Questo porta alla conclusione che una battaglia sensata e con buoni argomenti anche da parte femminista dovrebbe spingere ad affrontare la questione dal punto di vista sociale, come si dovrebbe fare per il lavoro. Per cui chi si separa e non ha lavoro si trova nella stessa condizione di chi è single e non ha lavoro, persone che l’intera società dovrebbe avere a carico, senza distinzione, tramite un sussidio di disoccupazione, rafforzato nel caso di presenza di minori.

    • “il fatto che anche le donne siano in difficoltà nega che ci siano uomini in difficoltà? Non mi pare.”
      Questa tua osservazione sarebbe la logica risposta ad una proposta di legge dedicata alle povere donne separate, che però nessuno ha mai scritto. Qui stiamo discutendo di un intervento di modifica del nostro impianto normativo che dichiara esplicitamente di voler risolvere il problema dei poveri mariti resi poveri dalle ex mogli sulla base di prove aneddotiche, senza nessuna considerazione del fatto che la separazione impoverisce sia uomini che donne, che nella stragrande maggioranza delle separazioni le mogli non si vedono assegnato nessun assegno divorzile, e che si contano molte più donne che uomini al di sotto della soglia di povertà.
      “non ha alcun senso che una persona che si separi debba essere mantenuta dal precedente partner. Che un partner abbia lasciato il lavoro per la famiglia non è un argomento. Sia perché non era obbligato a farlo e sia perché ciò non gli impedisce di trovarne un altro.”
      La persona che si separa e che ha lasciato il lavoro per accollarsi il lavoro domestico e di cura, che ha un considerevole valore economico e che permette a chi ne usufruisce – il partner – di dedicarsi al lavoro salariato (perché esso è inconciliabile, al momento, con l’avere una famiglia: http://www.affaritaliani.it/sociale/festa-della-mamma-2019-uecoop-80-donne-al-giorno-costrette-a-licenziarsi-604006.html?fbclid=IwAR3X4k53Pr_5fw2IRxp8Xgl6DdKBlHSGf7psEF3h1O5GPTMeLG7XUqjynsc, quindi parlare di “non obbligo” è pretestuoso), non viene “mantenuta”, viene risarcita.
      Quello che potremmo dire, piuttosto, è che il danno ingiusto che subisce una donna in questa situazione (il “danno” consiste nel ritrovarsi improvvisamente priva di mezzi dopo aver effettivamente lavorato, seppure senza retribuzione), non è determinato solo ed esclusivamente dalle decisioni prese all’interno del microcosmo-famiglia, ma da tutto un contesto sociale che rende, appunto, inconciliabile il lavoro salariato con la necessità di prendersi cura della famiglia e che favorisce – per tutta una serie di motivi, che sono storici e culturali – una impari suddivisione del lavoro domestico e di cura fra uomini e donne.
      Se si tiene in considerazione questo fatto – che è incontestabile – allora acquista significato quanto affermi, ovvero “perché a farsi carico del risarcimento del danno deve occuparsi soltanto l’ex partner?”
      Se è vero che è il partner che gode dei vantaggi del lavoro non retribuito svolto all’interno della famiglia prevalentmente dalle donne, è altrettanto vero che quel lavoro ha un enorme valore per la società nel suo complesso, come riconosceva anche la sentenza n. 28 del 1995 della Corte Costituzionale (http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0028s-95.htm):
      “Si tratta di una specie di attività lavorativa che è già stata oggetto di svariati riconoscimenti per il suo rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l’intera collettività”.
      Motivo per il quale è criticabile il discorso che sottende le norme proposte da questa nuova legge sul divorzio che è qui oggetto di discussione, che non propone nulla a tutela di quella metà della popolazione che si fa carico di questa attività lavorativa: anche quella degli uomini che si limitano a non voler contribuire economicamente al sostentamento della ex partner, è una “battaglia insensata”.

      • ... ha detto:

        Il risarcimento, se così lo vogliamo chiamare, avviene durante la vita di coppia, dal momento che chi non lavora nella coppia viene mantenuto insieme con la prole da chi lavora. Per cui è falso continuare a parlare di lavoro non retribuito, non capisco come si continui a ripetere questo errore clamoroso analitico dagli anni ’70. A me nessuno versa un assegno quando passo l’aspirapolvere.

        Proprio perché se ne riconosce il valore sociale la soluzione dovrebbe essere sociale, e non privata. Quando uno viene licenziato si trova senza reddito, dopo aver lavorato. Per caso chiediamo all’azienda che lo ha licenziato di continuare a pagarlo? No, c’è l’assegno di disoccupazione. Per quale assurdo motivo in questo caso invece sono i partner a dover pagare, che come detto hanno già pagato? L’assurdità di tale idea diviene esemplare nel momento in cui proviamo a ipotizzare che in una società senza squilibri di genere ci troveremmo con una percentuale equamente divisa fra uomini e donne che per conciliare i tempi di vita della famiglia lascino il lavoro. E di conseguenza in seguito a separazioni con un “danno” equamente diviso. Il problema rimarrebbe invariato per tutti i partner che dovessero continuare a versare degli assegni.

        Se si vogliono togliere appigli alle strumentalizzazioni ed essere in ogni caso equi bisogna tagliare di netto la faccenda, abolendo l’assegno di mantenimento. Ai disoccupati ci deve pensare la società, non gli ex-partner.

      • Ah la retribuzione sarebbe il vitto e alloggio? Come con gli schiavi…

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