Alienazione genitoriale: un’interrogazione parlamentare

Fonte

Premesso che:

già nel 2012, rispondendo all’interpellanza urgente 2/01706, presentata alla Camera dei deputati sul riconoscimento scientifico della Sindrome di alienazione genitoriale (PAS), il Ministro della salute pro tempore, tramite il Sottosegretario professor Cardinale, dichiarò che “sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine « disturbo », in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica, tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici”;

da quella data, nonostante altri numerosi tentativi in ambito forense per il riconoscimento scientifico di tale costrutto, nulla di rilevante è mutato e ad oggi la PAS come disturbo continua a sollevare pesanti dubbi nella comunità scientifica, venendo essa anche esclusa dalla nuova stesura del DSM-5, dove compare alla stregua di un problema relazionale, non assurto al livello di sindrome, né disturbo;

la Corte di Cassazione, intervenendo sul tema, ha più volte ritenuto la PAS priva di riconoscimento scientifico e ancora nel 2019, con sentenza n. 13274 della prima Sez. Civile depositata il 18 maggio 2019, ha riconosciuto che la PAS non è sufficiente di per sé sola, e cioè in mancanza di ulteriori e approfondite indagini, ad allontanare il figlio dal genitore;

nonostante dunque le pronunce a livello scientifico e giurisprudenziale, nei tribunali italiani continuano a verificarsi episodi, come testimoniato anche di recente dalle cronache di stampa, nei quali PAS o alienazione parentale o genitoriale sono utilizzate per giustificare il rifiuto del bambino a frequentare un padre dopo la separazione, come se il comportamento in questione fosse un disturbo da curare o su cui intervenire con apposito trattamento sanitario;

di conseguenza, questa diagnostica non può giustificare trattamenti sanitari, medici e/o psicologici che per altro devono far parte di una procedura sanitaria che, a partire dalla diagnosi appropriata di malattia, consiglia (e non impone) il trattamento più adeguato alla luce delle linee guida validate da organismi scientifici nazionali ed internazionali;

inoltre, le prassi diagnostico-terapeutiche vanno poi eseguite nei luoghi opportuni (ospedali, servizi territoriali o studi professionali accreditati e riconosciuti) rispettando, oltre che le procedure scientifiche, anche le norme dei codici deontologici, che prevedono la salvaguardia della libertà del paziente di accettare o meno la terapia proposta, come ricordato dalla sentenza n. 13506 del 2015 della Corte di cassazione;

di contro, alle procedure corrette in campo sanitario, nei casi di diagnosi di PAS/AP (ne è conferma quello di Laura Massaro salito alle cronache recenti) il consulente diagnostica (implicitamente come malattia) un disturbo relazionale inesistente, perché escluso da documenti normativi dell’OMS e nel DSM-5, indicando per di più il trattamento sanitario conseguente, dalle caratteristiche fortemente traumatiche, non approvato né sancito dalla comunità scientifica nella sua impostazione, nonché contrario alla deontologia professionale;

nella quasi maggioranza di questi casi, l’intervento proposto ed attuato dai tribunali è rappresentato da un trattamento sanitario imposto, forzoso, contro la volontà del minore, in presenza di un suo manifesto disagio, in assenza di altro valido consenso scritto, tale da farne un trattamento simil-volontario, ma soprattutto che si configura come un trattamento sanitario obbligatorio, non compreso nelle prerogative della magistratura ma disciplinato dagli articoli 33 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga utile predisporre una specifica forma di monitoraggio da parte dell’Autorità sanitaria affinché tale costrutto ascientifico (PAS o AP) non venga utilizzato dagli operatori sanitari, né dai consulenti forensi con la qualifica di medici e psicologi;

se intenda promuovere iniziative volte a monitorare l’applicazione di trattamenti sanitari giustificati, esplicitamente o meno, da PAS/AP, nonché a valutare quanto casi di questo genere confliggano con la corretta applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligatorio;

se consideri opportuna l’istituzione presso il Ministero di una commissione ad hoc che si faccia carico, oltre che delle azioni indicate, anche di valutare sia gli esiti di provvedimenti basati su diagnosi e trattamenti sanitari inappropriati, sia l’impatto sulla salute dei bambini coinvolti nelle misure già attuate, valutando anche caso per caso, là dove ve ne sia necessità, tale impatto;

se intenda predisporre, in accordo con il Ministro della giustizia, misure che regolino la gestione dell’intervento sanitario in ambito forense.

Poco più di un mese fa, mi rammaricavo del fatto che il dibattito pubblico sugli affidi in Val d’Enza non si fosse ampliato fino a ricomprendere altri casi di allontanamenti di minori dal nucleo familiare, in particolare quelli che coinvolgono madri che hanno denunciato abusi e violenze da parte del padre-marito-compagno.

Oggi, invece, sono qui a rallegrarmi con voi del fatto che piano piano la questione sta venendo a galla: sempre più testate, sempre più giornalisti offrono a donne come Ginevra Amerighi o Laura Massaro la possibilità di raccontare la loro versione dei fatti, mentre sempre più donne si fanno avanti per rendere di dominio pubblico i loro travagli.

Le storie sono tutte simili.

Ad esempio in questo caso, una testimonianza raccolta di recente dall’Agenzia Dire, una donna può vedere i suoi figli una volta a settimana, e soltanto in modalità protetta; l’allontanamento sarebbe avvenuto a seguito di una perizia disposta in occasione della separazione dal marito, una perizia che parla ‘una triangolazione dei figli nel conflitto tra i genitori che puo’ indurre a un rischio di alienazione parentale; come in molte altre vicende analoghe, la donna parla di una separazione decisa dopo anni di violenza psicologica ed economica perpetrata ai suoi danni dal padre dei suoi figli, culminata in un episodio di violenza fisica tanto cruento dal convincere la donna ad interrompere la relazione.

Invece di accogliere l’ipotesi che il rifiuto dei ragazzi nei confronti della figura paterna fosse causato dalla violenza assistita, si è deciso di classificare la situazione come una “separazione conflittuale“, una descrizione la cui immediata conseguenza è stata definire la madre – verso la quale i bambini non manifestavano alcune ostilità – il soggetto maldisposto, astioso, avverso alla relazione dei figli col padre, e quindi pericoloso per un sano sviluppo della prole.

Di queste storie, ne abbiamo collezionate tante, ma davvero tante negli anni.

Abbiamo dibattuto a lungo, sull’opportunità di affidarsi in questi casi alla letteratura che parla di alienazione genitoriale, legami simbiotici, triangolazioni, alleanze genitori-figli e manipolazioni mentali.

A proposito di alienazione genitoriale ne abbiamo sentite di tutti i colori;

è stata inclusa nel DSM 5 o nell’ICD:

e poi non c’è alcuna ragione per cui dovrebbe esservi inclusa:

si concretizza nel comportamento lesivo di uno dei genitori, che pone in essere un vero e proprio attentato alla relazione dell’altro genitore con i figli:

e poi è un condizionamento psicologico che si verifica con il contributo di entrambi i genitori:

Tutte questioni sicuramente importanti, a proposito delle quali soltanto gli autori di tali contraddizioni potranno dare spiegazioni.

Ma più importante ancora, e meno sviscerata, è quella che riguarda la violenza contro le donne e gli abusi sui bambini, fra i quali è doveroso ricordare la violenza assistita, visto che spesso non è tenuta nella debita considerazione.

E’ questo il principale terreno di scontro fra chi in questi anni si è battutto affinché l’alienazione genitoriale non entrasse nel nostro ordinamento per mezzo delle proposte di riforma delle norme in materia di affido, e chi invece difende a spada tratta la necessità di potersi avvalere del costrutto, o almeno di una versioni proposte.

Come si evince facilmente dal confronto fra le affermazioni dello psicologo e psicoterapeuta Marco Pingitore in merito alla violenza perpetrata in ambito familiare e quanto narrato da Veronica, la donna di cui abbiamo raccontato per sommi capi le vicende giudiziarie facendo riferimento all’Agenzia Dire, fra le due posizioni c’è un abisso incolmabile.

Ci dice Veronica: “Non l’ho mai denunciato”. Ma non solo, a questo aggiunge: “ho accettato perfino in extremis un percorso di terapia di coppia che lui propose per evitare la separazione.”

Andiamo a leggere cosa scrive in proposito Pingitore:

Non si può parlare di alienazione di fronte ad abusi e maltrattamenti, ma quegli abusi e maltrattamenti debbono essere accertati.

E se non basta una denuncia, a farci considerare la possibilità che i maltrattamenti siano realmente accaduti, figuriamoci un caso come quello di Veronica, che la denuncia non si è neanche disturbata a presentarla.

Per persone come gli esperti di alienazione genitoriale, poi, che da anni ci raccontano di percentuali astronomiche di “false accuse” il pregiudizio nei confronti di una donna come Veronica potrebbe risultare determinante.

Leggete la bibliografia di questo articolo recente (19/09/2019) corredato dalla simpatica immagine di un naso da Pinocchio, che racconta:

Non sappiamo quale “letteratura recente” dimostri che tra l’85 e il 90% dei casi sono le madri ad avanzare un’accusa nei confronti dell’ex marito, accusa che in 2 casi su 10 circa si rivela falsa (falso positivo).

Nella bibliografia l’unico studio recente sul tema è del 2015 e si intitola “Fraintendimento, psicopatologia e false accuse: analisi di un caso”.

Un caso.

A questo punto dobbiamo citare una ricerca, sempre del 2015, dal titolo Between Scylla and Charybdis: A Literature Review of Sexual Abuse Allegations in Divorce Proceedings.

La letteratura sull’argomento è scarsa e per lo più obsoleta, ci dicono i ricercatori, al punto da non poter fornire risposta certa in merito alla questione degli abusi sui bambini, men che meno sulla dondatezza delle accuse mosse in corso di separazione; i dati a disposizione, tuttavia, suggeriscono che le accuse di violenza sui bambini sono molto rare nei casi di divorzio e solo una piccola percentuale delle accuse risulta infondata e/o mossa nella consapevolezza della loro falsità.

Per ciò che riguarda le accuse di violenza sulle donne, invece, ricordiamo quanto dichiarato da Keir Starmer in veste di quattordicesimo Director of Public Prosecutions (DPP), a capo del Crown Prosecution Service del Governo della Gran Bretagna, dopo 17 mesi di osservazione sui casi di stupro e violenza domestica in Inghilterra e Galles: su  5.651 casi di stupro e 111.891 casi di violenza domestica, le false accuse di stupro risultano essere 35, mentre sono solo 6 i casi di false accuse di violenza domestica e 3 i casi in cui le false accuse erano di stupro e violenza domestica insieme.

Forse è azzardato sostenere che dietro una difesa che si basa sul concetto di alienazione genitoriale si celano sempre abusi e violenze, ma di certo non è difficile immaginare che se chi è chiamato a valutare una “separazione conflittuale” si è formato su una “letteratura” che parla dell’85%-90% di false accuse mosse dalle donne, per gente come Veronica e i suoi figli, seppure raccontassero la verità, ci sarebbe poca speranza di ottenere un provvedimento che tenga in seria considerazione la loro versione dei fatti.

Ciò che occorre ribadire, a proposito dell’alienazione genitoriale e i suoi discepoli, è che, a monte delle disquisizioni sulla probabilità o meno che un bambino possa essere manipolato al punto da detestare un genitore amorevole, c’è una premessa sicuramente falsa: quella che racconta di una acclarata tendenza femminile ad imbastire storie di maltrattamenti e violenze del tutto infondate.

Qualunque concetto si voglia costruire a partire da questa pietra d’angolo, non può che essere un castello di ingannevoli certezze, sulla base del quale si rischia di compromettere l’incolumità, il benessere e la felicità di una moltitudine di donne e bambini.

Informazioni su il ricciocorno schiattoso

Il ricciocorno schiattoso si dice sia stato avvistato in Svezia da persone assolutamente inattendibili, ma nonostante ciò non è famoso come Nessie.
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5 risposte a Alienazione genitoriale: un’interrogazione parlamentare

  1. Debora Cingano ha detto:

    Ciao carissima, leggo sempre con estremo interesse i tuoi articoli ma, dopo la premessa a questo, ovvero l’interrogazione parlamentare, scrivi che “è stata inclusa nel DSM 5 o nell’ICD” quindi è stata inclusa o no? Spero di aver compreso male il senso, grazie se potrai chiarire il mio dubbio. Debora

  2. Mari ha detto:

    scusa, non è chiaro: questo testo è effettivamente di una interrogazione parlamentare che è stata fatta? e se si, da chi ? quando? grazie!

  3. Mari ha detto:

    ops scusa, vedo solo adesso che in testa all’articolo c’è il link alla fonte…:
    Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02405
    Atto n. 4-02405 Pubblicato il 30 ottobre 2019, nella seduta n. 160
    VALENTE , D’ARIENZO , FEDELI , LAFORGIA , ROJC , ROSSOMANDO , STEFANO , VONO , RAUTI , CIRINNA’ – Al Ministro della salute.

    grazie ancora!

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