Ennesima proposta di legge sull’alienazione genitoriale

Il 21 marzo di quest’anno i Deputati Tancredi Turco, Massimo Artini, Marco Baldassarre e Samuele Segoni hanno presentato la Proposta di legge Modifica all’articolo 337-ter del codice civile, in materia di provvedimenti del giudice in caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore affidatario” (4377).

Come potete leggere nell’introduzione, affermano costoro che “molto spesso e con sempre maggior frequenza” (di dove prendano queste informazioni non ci è dato saperlo) accade ai minori coinvolti nella separazione dei genitori di rimanere vittime di un “terribile fenomeno” (e sottolineo un fenomeno), l’alienazione genitoriale.

Secondo Turco, Artini, Baldassarre e Segoni, codesto fenomeno sarebbe riconosciuto dal Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, “pubblicazione di riferimento per la scienza della psiche in tutto il mondo” (pag.3 dell’introduzione), volume che immagino i suddetti non abbiano mai aperto, visto che la proposta di inserire l’alienazione genitoriale come sindrome nel Manuale è stata a suo tempo rigettata (vi invito ad aprire il link per ulteriori chiarimenti).

Ma andiamo a vedere come questi signori descrivono il “terribile fenomeno”: si tratterebbe di un “impedimento di natura assolutamente « legale » [il virgolettato è nel testo, non l’ho aggiunto io] e quindi conoscibile da parte del giudice, ma che fonda la sua radice in un disturbo della personalità del genitore che assume, anche inconsciamente, atteggiamenti manipolativi ai danni dei figli.

Il Dottor Richard Gardner (citato a pag.2 dell’introduzione come inventore dell’acronimo PAS) sosteneva che la Parental Alienation Syndrome fosse una vera e propria malattia mentale causata al bambino dal cattivo comportamento dei genitori durante il divorzio o da decisioni dei giudici in merito alle modalità di affido così sbilanciate da produrre nel bambino la perdita di una relazione significativa con il genitore insultato e denigrato.

Dopo svariate e ardite reinterpretazioni del concetto originale, scopriamo oggi grazie a Turco, Artini, Baldassare e Segoni che ad essere malato non è il bambino, ma che il bambino è vittima di un genitore malato, tanto malato che “anche incosciamente” (ovvero in modo del tutto inconsapevole) danneggia i propri figli.

E che malattia è questa che colpisce così tanti (almeno da quello che ci raccontano Turco, Artini, Baldassare e Segoni) genitori?

Il nome di questa malattia non è importante, leggiamo nelle pagine 2 e 3 dell’introduzione – permettetemi a questo punto di prendermi la libertà di citare il Bardo:

Che cos’è un nome? Quella che chiamiamo “rosa”

anche con un altro nome avrebbe il suo profumo. –

quello che è veramente importante è tutelare il minore da quel “legame simbiotico” [le virgolette sono sempre nel testo originale] che si creerebbe fra il genitore malato e il figlio, legame che (leggiamo a pag.2 dell’introduzione) “la letteratura scientifica definisce «l’anti-crescita per eccellenza»“.

Di quale letteratura scientifica si parli rimarrà, temo, un mistero più fitto della fonte dei dati che attestano l’esistenza del “terribile fenomeno”.

Siccome Turco, Artini, Baldassare e Segoni ci tengono che i bambini italiani crescano e non rimangano sempre piccoli come il protagonista de “Il tamburo di latta” (del quale vi fornisco una straziante immagine)

hanno avuto una strordinaria idea: occorre agire “in via preventiva“, prima che la malattia segni indelebilmente il destino delle sventurate creature.

Come?

Al terzo comma dell’articolo 337-ter del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , disponendo con immediatezza, ove richiesto dal genitore che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole, il cambio della residenza abituale della stessa, provvedendo a modificare le modalità di incontro con l’altro genitore. Tale modifica può essere prevista per tutto il tempo necessario allo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, ove disposta ed eventualmente all’esito rivista, o comunque sino all’emissione della sentenza ».

Purtroppo, ci dicono Turco, Artini, Baldassare e Segoni, “le « presenze » di dinamiche malevole, concretamente poste in essere da un genitore in danno del proprio figlio che si attuano con il « privarlo » della figura dell’altro, non hanno modo di venire contrastate in tempo, non avendo previsto il legislatore di allora alcun rimedio d’urgenza in materia.

Non c’è tempo, insomma, di aspettare “l’esito dell’istruttoria processuale” diretta a “definire e ad approfondire gli aspetti della genitorialità e il superamento delle «inadeguatezze », anche momentanee, relative al permesso ai figli di frequentare l’altro genitore, che potranno essere tempestivamente evidenziate e, ove confermate, definitivamente sanzionate, così da spingere tutti e due i genitori verso una genitorialità consapevole.

Se la misura d’urgenza non era davvero necessaria, essa può essere rivista sulla base dell’esito dell’istruttoria. Tanto, che danno può fare spostare un bambino presso il genitore che afferma di essere alienato senza ulteriori accertamenti?

Non si capisce in che modo, però, delle “dinamiche malevole, concretamente poste in essere da un genitore in danno del proprio figlio” possano essere successivamente non confermate dalla fase istruttoria. Evidentemente, al momento in cui trova applicazione il “rimedio d’urgenza”, esse non sono tanto concrete, piuttosto sono presunte.

Insomma, non c’è bisogno che il magistrato indaghi: basta che il genitore “che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole” lo richiedanon è chiaro sulla base di cosa, probabilmente basta soltanto la sua parola – a conferirgli il diritto di prelevare un bambino dalla sua residenza abituale per collocarlo presso il richiedente.

La peculiarità dell’alienazione genitoriale descritta da Turco, Artini, Baldassare e Segoni e applaudita nientepopodimeno che da Marino Maglietta,

sembrerebbe essere che la può diagnosticare ad un genitore direttamente l’altro genitore, la cui richiesta deve trovare immediato ed urgente accoglimento, senza che l’accusato/a possa esercitare alcun diritto alla difesa o impedire l’attuazione del “rimedio d’urgenza”.

Concludo invitandovi ad osservare l’immagine scelta dall’esimio Maglietta per descrivere graficamente l’alienazione genitoriale: il genitore alienato, quello strappato dalla pazza coi capelli dritti ai poveri figlioletti, è il papà.

Il che ci rimanderebbe ad una lettera pubblicata dalla rubrica Italians del Corriere e alle risposte che ha ricevuto, ma penso sia opportuno dedicare a questo aspetto della vicenda un capitolo a parte.

 

Per approfondire, i post linkati all’interno del testo:

Propaganda – parte VI (il fenomeno)

Alienazione genitoriale e DSM 5

Le teorie di Richard Gardner

I Giudici si servono di una teoria controversa per punire le madri che denunciano gli abusi?

L’uso della forza contro l’amore per la danza

Informazioni su il ricciocorno schiattoso

Il ricciocorno schiattoso si dice sia stato avvistato in Svezia da persone assolutamente inattendibili, ma nonostante ciò non è famoso come Nessie.
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29 risposte a Ennesima proposta di legge sull’alienazione genitoriale

  1. IDA ha detto:

    “L’anti-crescita per eccellenza”- non è altro l’annoso problema dei peli superflui che rappresentano un fastidio odiato tanto dai padri quanto dalle madri.

  2. IDA ha detto:

    A parte gli scherzi, questi signori sembrano dei dilettanti allo sbaraglio, io non sono esperta di queste cose ma si notano immediatamente diverse corbellerie. Anche Maglietta ci tiene a concludere con: “..pur nella consapevolezza che le norme prescrivono altro e che sicuramente la scienza altro suggerisce.”
    La cosa grave è che si prende un provvedimento giudiziario basandosi solo sulla parola di una persona e si nega il diritto alla difesa e l’impossibilità di fare ricorso. E questi sono i nostri politici, il nuovo che avanza, quelli della democrazia diretta e eterodiretta, sono dei dilettanti degli sprovveduti ma pericolosi…

    • Pericolosi, senza dubbio.

    • Comunque, non sono dilettanti allo sbaraglio, o almeno alle spalle hanno dei “professionisti” dell’alienazione: http://www.alienazione.genitoriale.com/proposta-di-legge-contro-lalienazione-parentale-turco-et-al/
      Sono gli autori di straordinarie pseudoscienze, come la diagnosi post mortem, ad esempio: https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2013/04/11/propaganda-parte-v-di-einstein-medea-e-popper-2/
      Per capire come lavora questa gente: a proposito del mio post sulla proposta di legge scrivono “un commentatore noto nell’ambiente come Ricciocorno Schiattoso (sic!) che con un ennesimo post ridicolizza le finalità della proposta sostenendo che la stessa pretende di attribuire al giudice un potere assoluto sulla collocazione dei figli, da assegnare su mera richiesta a quel genitore che denunci l’esistenza di un tentativo di alienazione parentale (che “non esiste”, è “concetto antiscientifico” ecc. ecc.)… Non serve essere giuristi per capire che l’aggiunta non assegna nuovi poteri al giudice…”
      Peccato che io non abbia scritto da nessuna parte che la proposta assegna “nuovi poteri” al giudice.
      Continua poi l’articolo: “Cioè, secondo il Ricciocorno, l’alienazione parentale va accertata con una Consulenza Tecnica di Ufficio…”
      E dove avrei affermato una cosa del genere?
      Ovviamente, da nessuna parte.
      E’ una delle loro strategie preferite: lo straw man. https://www.fallacielogiche.it/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=46
      Non avendo nulla da rispondere agli argomenti davvero proposti, si debbono inventare delle tesi fantoccio da attaccare.
      Infatti poi l’articolo prosegue sostenendo che il mio post cade in contraddizione: “Ma secondo i negazionisti l’alienazione parentale non esiste come malattia, quindi perchè il giudice dovrebbe farla accertare da un Consulente Tecnico di Ufficio?”
      Io non cado affatto in contraddizione, per il semplice motivo che non ho scritto nessuna delle cose che mi viene contestata, limitandomi ad informare i miei lettori del contenuto della proposta e a ribadire in primis che il DSM 5 non contiene la descrizione dell’alienazione genitoriale, e poi che i firmatari della stessa non producono alcun dato statistico a sostegno dell’esistenza del terribile fenomeno che si propongono di arginare, né alcuna fonte a supporto dell’esistenza dei tremendi danni che procurerebbe ai bambini (perché non esistono).

      • IDA ha detto:

        Streghetta Hermione 🙂

      • Un gran complimento. 😂

      • IDA ha detto:

        Ma quell’articolo chi l’ha scritto? Io non ho trovato l’autore.
        La proposta di legge dice, “Tale modifica può essere prevista per tutto il tempo necessario allo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio,” l’articolo dice: “Non serve una Consulenza Tecnica di uno psicologo..” Allora? Sta parlando di due cose differenti?
        L’articolo della proposta di legge dice: “disponendo con immediatezza, ove richiesto dal genitore che è stato messo in condizione di non poter vedere e avere con sé la prole, il cambio della residenza abituale della stessa, provvedendo a modificare le modalità di incontro con l’altro genitore”.. Se si riferisce a questa prima parte è chiaro, “ove richiesto” Basta chiedere ed è questo il punto, si prende un provvedimento giudiziario sulla parola, senza nessun criterio di giudizio e senza documentare le eventuali violazioni dell’altro genitore. In pratica si fornisce uno strumento di ricatto ad un genitore che in genere è il padre.

      • La frase originale è questa: “Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.” Quello che la norma richiede al giudice è innanzitutto “valutare” il comportamento di chi non si attiene alle condizioni dettate, per comprenderne le ragioni, che possono essere tante. Eppure, quello che si richiede al Giudice è di accogliere la richiesta di uno dei genitori senza prendere il tempo di valutare, solo sulla base della sua richiesta, ovvero di modificare le modalità di affidamento prima di aver valutato le presunte “«inadeguatezze », anche momentanee” (momentanee: significa un episodio? due? che significa?)
        L’aggiunta, inoltre, presuppone un sacco di cose che dal testo non si possono evincere; ad esempio, chi dice che la persona che non si è attenuta alle condizioni dettate, abbia messo in atto un comportamento atto ad impedire all’altro genitore di “vedere e avere con sé la prole”? Non attenersi alle condizioni dettate può significare anche non trascorrere con i figli il tempo descritto in quelle condizioni dettate. Il genitore che ignora i propri figli, che non si fa vedere per mesi, quello non procura ai figli nessun “terribile danno”? Non sono necessari “rimedi tempestivi” per arginare il suo comportamento omissivo? Eppure, un genitore negligente nel senso di assente lo procura un danno, come attestato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7713 del 28 luglio 2000: http://www.separazione-divorzio.com/art050131_obbligo_risarcimento_per_padre_disinteressato.php
        E di sicuro depriva il proprio figlio della cosiddetta “bigenitorialità”.
        E’ curioso come i paladini della bigenitorialità non sentano il bisogno di tutelare quei figli danneggiati da un genitore che NON vuole “vedere e avere con sé la prole”…
        Che dimensioni ha il fenomeno del genitore assente e negligente? Fino a qualche tempo fa si diceva fosse parecchio rilevante: http://www.repubblica.it/cronaca/2015/12/29/news/quell_esercito_di_padri_separati_che_non_paga_il_mantenimento-130294089/
        Un fenomeno del tutto oscurato da questa martellante campagna sull’alienazione genitoriale, che descrive un paese popolato di amorevoli padri perseguitati da donne crudeli e vendicative.

      • Ci sono tanti fenomeni che la legge non nomina esplicitamente, dei quali non si preoccupa. In primis, il problema della violenza domestica in relazione all’affido dei figli. A tale proposito, c’è un’altra proposta: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050320.pdf che chiede al giudice di tenere “in debito conto che non siano pendenti denunce a carico dei genitori per maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’articolo 572 del codice penale”. Non amo molto questa proposta, perché andrebbe meglio articolata, ma ha il pregio di evidenziare una carenza del nostro ordinamento, che non ha minimamente recepito la Convenzione di Istabul che pure ha ratificato.
        Nota bene che, in questa proposta, al giudice viene chiesto di tenere in debito conto le denuncie, non si forniscono precise indicazioni su quale debba essere la sua decisione. Spiega l’introduzione che il giudice “deve avere la possibilità di decidere anche una sospensione, seppure temporanea, dei contatti con il genitore molesto, qualora ravvisi una situazione di potenziale pericolo per il minore”: non si nega, insomma, al giudice di procedere con le sue valutazioni.

      • IDA ha detto:

        Ti avevo già raccontato di una storia a me vicina, dopo la separazione lei si è trovata a pagare interamente il mutuo della casa i debiti di lui che era andato via. Per dieci anni lui non si è fatto vedere ne sentire poi è tornato e l’ha tenuta sotto ricatto fino a quando le figlie sono diventate maggiorenni. Lei non è riuscita ad ottenere nulla, nonostante le tre sentenze del giudice a suo favore. Ed è stata aiutata economicamente dai genitori.

        Fai clic per accedere a StatisticaFocusSeparati-06-12-11.pdf

        Qui ci dice che il 41% delle donne che non hanno ricevuto l’assegno perchè ha perso i contatti con l’ex coniuge. E il 38% dei figli che non hanno mai frequentato il padre, perchè hanno perso i contatti.
        Quindi non mi sembrano casi isolati, la storia che ti ho raccontato e in questi casi nessuno si preoccupa della bigenitorità ne del benessere del figlio.

      • A tale proposito, avevo pubblicato tempo fa un articolo di Abandon de Famille – Tolérance Zéro, un collettivo francese che combatte la violenza economica perpetrata contro donne e bambini in seguito alle separazioni, che denuncia le mistificazioni delle associazioni di padri che protestano contro una “giustizia sessista”: https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2014/04/25/la-malafede-delle-associazioni-di-difesa-dei-diritti-dei-padri/

  3. Shonagh Mc Aulay ha detto:

    Perfectly monstrous. Keep writing. Shonagh

  4. Pingback: …o altro | Navigando in Genere

  5. Per favore: l’alienazione genitoriale no, non sotto questo post. Non c’entra assolutamente niente.
    Perché tirarla fuori? Si parla di assegno divorzile, che c’entra? Non si sta parlando di figli, di affido dei figli, e neanche di mantenimento dei figli! Non vi rendete conto che venire qui a parlare di alienazione genitoriale quando si sta parlando di rapporti economici fra coniugi ed ex coniugi, avvalla la teoria di chi definisce la teoria di Gardner una mera strategia per screditare le donne in quanto donne, creando un clima viziato da pregiudizio nel momento in cui devono affrontare una causa in tribunale?

  6. Io non difendo le persone di un sesso, io denuncio la sistematica discriminazione delle persone in base al loro sesso. Sono due cose completamente diverse.
    Che ci siano persone di entrambi i sessi in grado di compiere atti spregevoli è un dato di fatto. Che alcune categorie di persone subiscano un trattamento non paritario in virtù della loro appartenenza a quelle particolari categorie è discriminazione, ed è un altro fatto. Questi due fatti non si negano a vicenda.

    • Gli studi che hanno analizzato di dati sulle denunce di abuso e maltrattamento in famiglia, dimostrano che nella maggior parte dei casi, le donne non vengono credute, anche di fronte a prove oggettive.
      Sugli abusi sessuali su minori ho pubblicato tempo fa una piccola raccolta di studi, secondo i quali:

      Mito e realtà


      In oltre il 98% delle dispute giudiziarie in merito agli accordi sulla modalità di affido o in merito al diritto di visita non vengongono presentate accuse di abuso sessuale sui minori coinvolti
      Le accuse di abuso sessuale su minore presentate nel contesto di dispute legali per l’affidamento o il diritto di visita non risultano false in un numero di casi maggiore rispetto alle accuse presentate in qualsiasi altro contesto.
      E’ molto raro che i bambini inventino di aver subito abusi sessuali.
      Riferendosi alle false accuse in sede di separazione alcuni ricercatori parlano apertamente di mito: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/car.671/abstract;jsessionid=4BB28F754BAAF0FB3BAB8BE86FDCCD9B.f04t01
      In uno di questi studi (Michael S. Davis, et al., Custody Evaluations When There are Allegations of Domestic Violence – 2011) troviamo questo dato a pag.12: “in 21% of cases, where the case file contained documented evidence of the father’s abuse of the mother, however, the evaluator did not conclude that the father abused the mother.” Traduco: nel 21% dei casi in cui la violenza è documentata da prove, chi è chiamato a esprimere un parere tecnico (the evaluator corrisponde al nostro consulente tecnico, in questi casi, quindi, lo psicologo forense) non giunge comunque a concludere che il padre abbia abusato della madre. Questo avviene perché “Custody evaluators’ beliefs are more strongly associated with custody outcomes than what is actually going on in the real life of the family. Family court practitioners hold a lot of beliefs about domestic violence. Some of the most common beliefs have to do with false allegation.”
      Sulle conclusioni degli psicologi forensi chiamati ad esprimere un parere in caso di dispute sull’affido del minore hanno molta più influenza le convinzioni personali (belief) che la vita reale della famiglia che dovrebbero esaminare. E molte di queste idee preconcette hanno a che fare con il mito delle false accuse.
      Ci tengo che il mio blog non diventi veicolo di diffusione di miti pericolosi per la sicurezza di donne e bambini, perché poi i risultati sono questi: https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2016/04/07/il-padre-divorziato-che-molesto-la-figlia-minore/

    • alberodellavita2 ha detto:

      No, tu difendi le donne in quanto donne. Continui a ripetere in tutte le salse che il patriarcato, in tutte le sue forme e nomi, discrimina le femmine in quanto femmine. Le tue amate leggi non tengono conto che una donna possa essere instabile o semplicemente malvagia, non arrivano a punirle e a tutelare i figli, almeno, non le leggi che tanto difendete prima delle modifiche.

      Ti posso svelare un segreto? La discriminazione esiste, ed esiste quella contro le donne. Ma sai chi la mette in atto? non gli uomini, non il patriarcato. Le donne stesse. Le donne, che odiano altre donne. Le donne inadeguate e inadatte alla propria vita, che non sanno come riempire la propria vita e non sanno come fare bella figura con le altre donne.
      Ho visto come le femmine mettano sotto pressione le colleghe a lavoro, come possono essere cattive e praticare vere e proprie torture psicologiche in una specie di guerra tra femmine, come nelle caverne. Solo che ora non combattiamo con la clave per un pezzo di carne. Combattiamo con le nostre posizioni per fare carriera, pestare i piedi alle altre, sentirci importanti perchè nelle mura di casa nostra siamo delle nullità.

      Dobbiamo dimostrare qualcosa, ma non al patriarcato, ma alle altre donne. E per questo io disprezzo il mio genere, perchè passa più tempo a rompere i coglioni che a fare qualcosa. Passa più tempo a giudicare le altre mamme che a crescere i propri figli. Passa più tempo a criticare la collega che a lavorare. Passa più tempo a dare la colpa al patriarcato piuttosto che assumersi una responsabilità morale sulla situazione delle donne nel proprio paese. Perchè il problema delle donne sono le donne, non gli uomini.
      Nessuna donna si sognerebbe di agire contro un uomo come agisce contro una donna collega. Perchè abbassiamo la testa, e magari a casa permettiamo ai nostri compagni di alzare anche le mani. Il genere femminile è una vergogna per se stesso. Le nostre nonne ci sputerebbero in faccia,

  7. Io riporto dati, statistiche, studi, fonti autorevoli, che i miei lettori possono consultare autonomamente. Se questa è “disinformazione”, temo che diamo alla parola due significati diversi.

    • alberodellavita2 ha detto:

      Le fonti sono fantastiche, non lo metto in dubbio. Infatti non ho commentato le fonti, ho commentato la tua scelta della parola “mito”: mito è una storia, una leggenda inventata per divertire o per altri motivi, tra cui la disinformazione. Siamo tante e tanti, ex bambini e ex bambine la cui vita è stata rovinata per una donna (o un uomo, ma qui stiamo parlando di donne, quindi continuo su questa linea). Una donna protetta dalle leggi in quanto donna.
      Le tue fonti contraddicono la tua scelta della parola “mito”. Attenta alle parole, pesano come macigni, e l’italiano è una lingua molto precisa.

  8. Non ho detto che la tua situazione è un “mito”, ti ho invitato ad aprire i link per leggere e capire che cosa si intende quando si parla di mito. Io non ho la più pallida idea di quale sia la tua esperienza, ma ti ho solo fatto notare che, secondo le statistiche, è molto raro che un genitore muova accuse di abuso sessuale sui bambini nel corso di dispute per l’affido, che quando queste accuse vengono mosse sono nella maggior parte dei casi vere, e che accade molto più spesso che accuse vere non vengano accolte dalle isituzioni di quanto non accada che vengano condannati innocenti a causa di accuse strumentali.
    Questo è il quadro generale – fondato non su posizioni politiche/ideologiche/filosofiche, ma su dati concreti raccolti per mezzo di indagini scientifiche pubblicate – un quadro generale che non nega nessuna esperienza individuale all’interno di esso.

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